Art. 1
In vigore dal 1 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1952, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1953, n. 881;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le varianti di cui all'allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-20;301#art-1