Art. 2
In vigore dal 1 mag 1955
Il presente decreto entra in vigore il 1 maggio 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 20 aprile 1955
EINAUDI
SCELBA - VANONI - GAVA - MEDICI - VILLABRUNA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 95. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-20;301#art-2