Art. 14

In vigore dal 10 feb 1949
Il maggior provento che deriverà dalle modificazioni alle tariffe pel trasporto delle persone, dei bagagli e delle cose a grande e piccola velocità - conseguenti dalla applicazione del presente decreto - è devoluto per intero all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese le quote riferentisi alla tassa erariale. Sono devoluti ugualmente per intero alle Ferrovie predette i maggiori proventi derivanti, in dipendenza del presente decreto, dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle Ferrovie dello Stato stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo