Art. 13

In vigore dal 10 feb 1949
Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' sono estese ai trasporti di cose di cui alle "Concezioni speciali per determinati trasporti di persone e cose" ed al "Regolamento per i trasporti militari (cose)" vigenti sulle Ferrovie dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo