Art. 13
In vigore dal 10 feb 1949
Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' sono estese ai trasporti di cose di cui alle "Concezioni speciali per determinati trasporti di persone e cose" ed al "Regolamento per i trasporti militari (cose)" vigenti sulle Ferrovie dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-13