Art. 11

In vigore dal 10 feb 1949
Fanno eccezione alle modificazioni indicate nell': 1) le seguenti classi previste dalla tariffa ordinaria n. 302 - piccola velocità: a) Veicoli da strada ordinaria caricati su carri ferroviari: I. - Con motore: 1) montati o no su ruote - classe 60 da sostituire con la classe 44; 2) montati su ruote - classe 60 da sostituire con la classe 44. II. - Senza motore - classe 61 da sostituire con la classe 45. b) Veicoli da ferrovie e tranvie - classe 63 da sostituire con la classe 46. c) Veicoli circolanti sulle proprie ruote: I. - Con motore: 1) rimorchiati dai treni - classe 85 da sostituire con la classe 93; classe 87 da sostituire con la classe 94; 2) circolanti isolati con i propri mezzi - classe 83 da sostituire con la classe 92; classe 85 da sostituire con la classe 93; II. - Senza motore - classe 89 da sostituire con la classe 94; 2) la classe 48, di cui alla, tariffa eccezionale n. 405 piccola velocità, da modificare nella classe 91 e la classe 90 di cui alla tariffa eccezionale n. 410 piccola velocità, da modificare nella classe 96; 3) la classe 82 di cui alla tariffa eccezionale n. 412 piccola velocità, da modificare nella classe 94; 4) le classi 87 e 83 di cui alla tariffa eccezionale n. 417 piccola velocità, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 92; 5) la classe 80 di cui alla tariffa eccezionale n. 418, da lasciare invariata; 6) la classe 84 di cui alla tariffa eccezionale n. 426 piccola velocità, serie A, da modificare nella classe 97; 7) la classe 87 di cui alla tariffa eccezionale n. 426 piccola velocità, serie B, da modificare nella classe 97; 8) le classi 80 e 81 di cui alla tariffa eccezionale n. 427 piccola velocità, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94; 9) le classi 84 e 82 di cui alla tariffa eccezionale n. 432 piccola velocità, da modificare, rispettivamente, nelle classi 96 e 94; 10) la classe 87 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per le spedizioni di legna da ardere percorrenti almeno km. 400, da modificare nella classe 96; 11) le classi 84 e 85 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per la lignite e formelle di lignite, da modificare, rispettivamente, nelle classi 96 e 97; 12) le classi 81 e 82 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i minerali metalliferi di ferro, masse o pezzi, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95; 13) le classi 80 e 81 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i minerali metalliferi di ferro, in polvere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94; 14) le classi 81 e 82 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di rottami di ferro, limature di ferro, materiale ferroviario vecchio e inservibile destinato alla rifusione, ritagli in destinazione delle ferriere od acciaierie per la ribollitura o la rifusione, scaglie di ferro, scarti di laminazione, torniture, cannoni e proiettili inservibili da rifondere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94; 15) la classe 84 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di fosfato di calcio minerale (fosforite) allo stato naturale, da modificare nella classe 92, a cui è da aggiungere la classe 94 vincolata, al minimo di 15 tonnellate; 16) le classi 84 e 86, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di mattoni ordinari di argilla comune, di tegole ed embrici, pietrisco greggio, ghiaia, argilla destinata a fabbriche di mattoni ordinari e di tegole, pietre crude da calce, da cemento e da gesso, pietre non nominate di peso fino a kg. 100 per pezzo, nonché le classi 85 e 87 in vigore per i rottami di mattoni ordinari, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95; 17) la classe 86 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i ciottoli comuni, i lapilli e la pozzolana, da modificare nella classe 95; 18) la classe 86 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i ciottoli di quarzo, per il quarzo in pezzi e in polvere od in granelli nonché per le sabbie quarzose, tutti di produzione nazionale, da modificare nella classe 94, con aggiunta della classe 96 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate. 19) le classi 84 e 85 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di castagne e patate, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94; 20) le classi vincolate ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria, n. 301, applicabili al carbon fossile (litantrace e antracite), al carbone di lignite e di torba ed ai loro agglomerati e residui, compresa la polvere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95; e la classe vincolata al peso minimo di 10 tonnellate applicabile al coke di carbon fossile, di lignite e di torba, ai loro agglomerati ed alla polvere, come pure quelle applicabili alla torba e formelle di torba, da modificare nella, classe 94; 21) la classe 80 vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i fichi secchi per uso alimentare, per le mele secche, le pere secche e per le frutta secche non nominate, da modificare nella classe 79; 22) la classe 81 vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa, ordinaria, n. 301, in vigore per le mandorle secche col guscio e per le nocciuole secche col guscio, da modificare nella classe 79; 23) le classi 80 e 81 vincolate, nell'ordine, di pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di cemento comune in sacchi o botti, da modificare, rispettivamente, nelle classi 79 e 80; 24) le classi 82 e 83 vincolate nell'ordine, ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il grano ed il granoturco atti all'alimentazione umana e per le farine di grano e di granoturco nonché per il riso, il risino ed il risone, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94, con l'aggiunta della classe 96, vincolata al peso minimo di 15 tonnellate e ad un percorso minimo di km. 350; 25) la classe 82, vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per le paste da minestra, escluse le glutinate, da modificare nella classe 93; 26) la classe 77, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il vino anche chinato, di produzione nazionale trasportato in botti, in barili, carri serbatoi, da modificare nella classe 79, cui è da aggiungere la classe 80, vincolata, oltre che al peso minimo di 10 tonnellate, ad una percorrenza minima di km. 600; 27) la classe 75, vincolata) al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il legno comune lavorato con l'ascia o segato diritto anche con denti e incastri per la calettatura e per le assicelle preparate per comporre casse da imballaggio, da modificare nella classe 76; 28) le classi 73 e 76, vincolate, nell'ordine, ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per gli oli minerali combustibili e per gli altri residui non nominati della distillazione degli oli minerali, da modificare, rispettivamente, nelle classi 76 e 79; 29) le classi 78 e 79, vincolate, nell'ordine, ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per la pirite di ferro di origine nazionale, da modificare, rispettivamente, nelle classi 79 e 80; e la classe 80, vincolata, al peso minimo di 10 tonnellate di cui alla stessa tariffa, in vigore per le ceneri di pirite, da modificare nella classe 91. Alle classi 75 e 76, vincolate nell'ordine, ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di calciocianamide, di nitrato di calcio di produzione nazionale e di nitrato e di solfato di ammonio di produzione nazionale, è da aggiungere la classe 78, vincolata al peso minimo di 15 tonnellate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-11

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