Art. 7

In vigore dal 10 feb 1949
I prezzi di cui al punto III delle tariffe ordinarie nn. 101, 102, 105, della grande velocità sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui agli allegati C, D, ed E al presente decreto, vistati dal Ministro proponente. I prezzi indicati nel punto III della tariffa ordinaria n. 107 - grande velocità - sono sostituiti dai seguenti: - prezzo per chilogrammo indivisibile e per qualunque di- stanza......................... L. 2 - prezzo minimo per spedizione.............. L. 30 La tassa sul valore stabilita nel punto II - Prezzi della tariffa ordinaria. n. 108 - grande velocità - è modificata in lire 0,40 per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, col minimo di 100 lire per spedizione. I prezzi indicati nel punto III della tariffa ordinaria n. 110 - grande velocità - sono sostituiti dai seguenti: - per feretro............................................... L. 50 - per carro................................................. " 75 - per ogni anfora od urna................................... " 10 I prezzi della tariffa ordinaria n. 303 - piccola velocità - sono sostituiti dai seguenti: a) per spedizioni fino a kg. 300, prezzo L. 50 per tonn.-km. col minimo di 250 lire per spedizione; b) per spedizioni oltre i kg. 300, prezzo lire 25 per tonn.-km. col minimo di 15 lire per spedizione e per chilometro; c) per spedizioni di almeno kg 5000, prezzo lire 20 per tonn.-km. La tassa di cui al punto 3 della stessa tariffa è portata a lire 200. I prezzi delle classi competenti ai trasporti a grande e a piccola velocità di cui al capo XIII sono annullati e sostituiti da quelli contenuti nell'allegato F al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-7

In sintesi

L'articolo modifica i prezzi di diverse tariffe ordinarie per i trasporti a grande e a piccola velocità. Per alcune tariffe i nuovi importi sono stabiliti direttamente nel testo, come il prezzo per chilogrammo, la tassa sul valore e i costi per il trasporto di feretri, carri, anfore o urne. Vengono inoltre aggiornati i prezzi per le spedizioni a piccola velocità in base al peso (fino a 300 kg, oltre 300 kg e da almeno 5000 kg) e aumentata a 200 lire la relativa tassa. Infine, per altre tariffe e per le classi del capo XIII, i prezzi vengono sostituiti mediante rinvio ad appositi allegati vistati dal Ministro proponente.

Perché esiste questa norma

La norma aggiorna e ridetermina i prezzi, i minimi di spedizione e le tasse applicabili a determinate categorie di trasporto a grande e piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

A chi si applica

Si applica a tutti gli utenti che effettuano spedizioni o trasporti di cose, persone e salme usufruendo dei servizi a grande e piccola velocità delle Ferrovie dello Stato.

Esempio pratico

Un utente che deve spedire a grande velocità un'urna cineraria pagherà una tariffa fissa di 10 lire. Nel caso in cui effettui una spedizione a piccola velocità inferiore a 300 kg, pagherà 50 lire per tonnellata-chilometro con un minimo stabilito di 250 lire per la spedizione.

Cosa è cambiato

Sono stati sostituiti i prezzi delle tariffe ordinarie nn. 101, 102, 105, 107, 108, 110 (grande velocità) e 303 (piccola velocità), oltre a quelli delle classi del capo XIII, con l'introduzione di nuovi importi analitici o il rinvio agli allegati C, D, E ed F vistati dal Ministro proponente.

Domande frequenti

A quanto ammonta la tassa sul valore per la tariffa ordinaria n. 108 a grande velocità?Ammonta a 0,40 lire per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, con un minimo di 100 lire per spedizione.
Quali sono i prezzi per il trasporto a grande velocità previsto dalla tariffa ordinaria n. 110?I prezzi sono di 50 lire per feretro, 75 lire per carro e 10 lire per ogni anfora od urna.
Come sono regolati i prezzi per le spedizioni a piccola velocità della tariffa ordinaria n. 303?Prevedono 50 lire per tonn.-km (minimo 250 lire) fino a 300 kg, 25 lire per tonn.-km (minimo 15 lire per spedizione e km) oltre 300 kg, e 20 lire per tonn.-km per spedizioni di almeno 5000 kg, con la tassa del punto 3 fissata a 200 lire.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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