Art. 7
In vigore dal 10 feb 1949
I prezzi di cui al punto III delle tariffe ordinarie nn. 101, 102, 105, della grande velocità sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui agli allegati C, D, ed E al presente decreto, vistati dal Ministro proponente.
I prezzi indicati nel punto III della tariffa ordinaria n. 107 - grande velocità - sono sostituiti dai seguenti:
- prezzo per chilogrammo indivisibile e per qualunque di-
stanza......................... L. 2 - prezzo minimo per spedizione.............. L. 30
La tassa sul valore stabilita nel punto II - Prezzi della tariffa ordinaria. n. 108 - grande velocità - è modificata in lire 0,40 per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, col minimo di 100 lire per spedizione.
I prezzi indicati nel punto III della tariffa ordinaria n. 110 - grande velocità - sono sostituiti dai seguenti:
- per feretro............................................... L. 50 - per carro................................................. " 75 - per ogni anfora od urna................................... " 10 I prezzi della tariffa ordinaria n. 303 - piccola velocità - sono sostituiti dai seguenti:
a) per spedizioni fino a kg. 300, prezzo L. 50 per tonn.-km. col minimo di 250 lire per spedizione;
b) per spedizioni oltre i kg. 300, prezzo lire 25 per tonn.-km. col minimo di 15 lire per spedizione e per chilometro;
c) per spedizioni di almeno kg 5000, prezzo lire 20 per tonn.-km.
La tassa di cui al punto 3 della stessa tariffa è portata a lire 200.
I prezzi delle classi competenti ai trasporti a grande e a piccola velocità di cui al capo XIII sono annullati e sostituiti da quelli contenuti nell'allegato F al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-7