Art. 7
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-7
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L'articolo modifica i prezzi di diverse tariffe ordinarie per i trasporti a grande e a piccola velocità. Per alcune tariffe i nuovi importi sono stabiliti direttamente nel testo, come il prezzo per chilogrammo, la tassa sul valore e i costi per il trasporto di feretri, carri, anfore o urne. Vengono inoltre aggiornati i prezzi per le spedizioni a piccola velocità in base al peso (fino a 300 kg, oltre 300 kg e da almeno 5000 kg) e aumentata a 200 lire la relativa tassa. Infine, per altre tariffe e per le classi del capo XIII, i prezzi vengono sostituiti mediante rinvio ad appositi allegati vistati dal Ministro proponente.
La norma aggiorna e ridetermina i prezzi, i minimi di spedizione e le tasse applicabili a determinate categorie di trasporto a grande e piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.
Si applica a tutti gli utenti che effettuano spedizioni o trasporti di cose, persone e salme usufruendo dei servizi a grande e piccola velocità delle Ferrovie dello Stato.
Un utente che deve spedire a grande velocità un'urna cineraria pagherà una tariffa fissa di 10 lire. Nel caso in cui effettui una spedizione a piccola velocità inferiore a 300 kg, pagherà 50 lire per tonnellata-chilometro con un minimo stabilito di 250 lire per la spedizione.
Sono stati sostituiti i prezzi delle tariffe ordinarie nn. 101, 102, 105, 107, 108, 110 (grande velocità) e 303 (piccola velocità), oltre a quelli delle classi del capo XIII, con l'introduzione di nuovi importi analitici o il rinvio agli allegati C, D, E ed F vistati dal Ministro proponente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.