Art. 9

In vigore dal 10 feb 1949
Nella serie F della tariffa ordinaria, n. 104 grande velocità è da aggiungere alla nuova classe 32 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate, la classe 33 con il richiamo (**) e la nota (**) seguente: Questa classe è applicabile solo alle spedizioni di castagne e patate. Nella serie B della tariffa eccezionale n. 204 grande velocità, in eccezione alle modificazioni di cui all'articolo precedente, le classi 20, 23 e 24, vincolate rispettivamente al peso minimo di 5, 10 e 15 tonnellate, sono da modificare, nell'ordine, nelle classi 32, 36 e 37. Nella serie F della stessa tariffa eccezionale n. 204 la classe 23 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate va modificata, in eccezione all', nella classe 34 ed alle nuove classi risultanti 17, 31 e 34, vincolate nell'ordine ai pesi minimi di 5, 10 e 15 tonnellate sono da aggiungere le classi 19, 33 e 35 con il richiamo e la nota seguente: Valevole per i trasporti percorrenti almeno km. 700.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-9

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