Art. 6
In vigore dal 10 feb 1949
Nell'art. 78 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sono da apportare le modificazioni di cui appresso:
a) l'ammontare del deposito temporaneo di cui al Par. 1 va elevato a lire 5000;
b) la tariffa dei treni speciali per treno-chilometro è da modificare in lire 800 per i trasporti a grande velocità e in lire 700 per quelli a piccola velocità, e i prezzi minimi sono da modificare rispettivamente in lire 16.000 e 15.000;
c) la tassa fissa è elevata a lire 5000 per la grande velocità ed a lire 4000 per la piccola velocità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-6