Art. 1
In vigore dal 10 feb 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1918, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1931, n. 1324 e successive modificazioni;
Visti i decreti interministeriali 21 dicembre 1927, n. 1413 e 16 gennaio 1934, n. 2024 e successive modificazioni;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e ad interim per il bilancio, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Sono approvate le modificazioni e le aggiunte alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" e alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato", nei testi allegati al presente decreto (allegato A. - viaggiatori e allegato B - bagagli) e vistati dal Ministro proponente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-1