Art. 5

In vigore dal 10 feb 1949
L'art. 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato è sostituito dal seguente: Par. 1. - Distanze. - a) Le distanze da stazione a stazione si desumono unicamente dal prontuario edito dall'Amministrazione. b) Ai soli effetti della tassazione le distanze si computano come segue: - fino ai 50 chilometri, per ogni chilometro; - da 51 a 200 chilometri, di due in due chilometri, portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore; - da 201 a 400 chilometri, di cinque in cinque chilometri, calcolando per 203 le distanze da 201 a 205 chilometri, per 208 quelle da 206 a 210, per 213 quelle da 211 a 215 e così di seguito; - da 401 a 800 chilometri, di dieci in dieci chilometri, calcolando per 405,5 le distanze da 401 a 410 chilometri, per 415,5 le distanze da 411 a 420 chilometri e così di seguito; - da 801 a 1200 chilometri di 25 in 25 chilometri, calcolando: per 813 le distanze da 801 a 825 chilometri; " 838 " " " 826 a 850 " " 863 " " " 851 a 875 " " 888 " " " 876 a 900 " e cosi via; - oltre 1200 chilometri di 50 in 50 chilometri, calcolando: per 1225,5 le distanze da 1201 a 1250; " 1275,5 " " " 1251 a 1300 e così via. c) La distanza minima tassabile è di 6 chilometri, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari. d) I trasporti fruenti di tariffe, classi di prezzo o riduzioni vincolate ad una distanza minima si tassano in base a tale distanza, anche se quella effettiva sia inferiore, quando questo modo di tassazione riesca più favorevole al pubblico rispetto alla tassazione con altra tariffa, classe di prezzo o riduzione non vincolata ad una, distanza minima o vincolata ad una distanza minore. Par. 2. - Tasse minime. - Per i trasporti a grande velocità la tassa minima è indicata nelle tariffe relative; e per quelli a piccola velocità è di lire 50, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe. Quando una spedizione sia costituita da più merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione è quella più elevata. Par. 3. - Arrotondamenti. - a) Arrotondamento del peso. - Salve le eccezioni stabilite dalle singole tariffe, l'arrotondamento del peso è da effettuare nel modo seguente: 1° - per le spedizioni in piccole partite, le frazioni di dieci chilogrammi si portano alla decina immediatamente superiore; 2° - per le spedizioni tassate con prezzi vincolati ad un peso minimo per carro o per veicolo, le frazioni di cento chilogrammi pari o superiori ai cinquanta chilogrammi si arrotondano ai cento chilogrammi immediatamente superiori e le altre si trascurano. Qualora però si tratti di spedizioni composte di più merci delle quali siano indicati partitamente i pesi, l'arrotondamento ai effettua solo su questi pesi parziali, portando le frazioni di decina di chilogrammi alla decina immediatamente superiore. b) Arrotondamento dei prezzi. - I prezzi di trasporto computati in base alle presenti Condizioni e Tariffe per la intera percorrenza delle spedizioni e per ogni tonnellata oppure per uno o più capi di bestiame, ecc., si arrotondano portando alla lira superiore le frazioni di cinquanta o più centesimi e trascurando le altre. Il prodotto dei detti prezzi per il peso della spedizione per il valore dichiarato, per i capi di bestiame, ecc., si arrotonda alla lira superiore; e lo stesso arrotondamento è da fare per qualunque altra tassa o diritto previsto dalle tariffe. Par. 4. - Arrotondamento delle tasse relative ai trasporti soggetti a particolari riduzioni o ad aumenti. - Nel caso di trasporti fruenti di riduzioni percentuali in virtù di tariffe eccezionali o di concessioni ed agevolazioni speciali, oppure soggetti ad aumenti di prezzo per acceleramento od altro, le riduzioni o gli aumenti stessi vanno applicati immediatamente sul prezzo pei tonnellata, oppure per uno o più capi di bestiame, ecc., di cui al primo alinea del precedente paragrafo 3, sub b) ed i prezzi che ne risultano vanno arrotondati alla lira superiore. Per l'arrotondamento del prodotto dei detti prezzi per il peso della, spedizione, ecc., vale quanto stabilite nel secondo alinea del precedente paragrafo 3, sub b).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-5

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