Art. 3
In vigore dal 10 feb 1949
La tariffa di corsa semplice n. 5 prevista nelle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose nonché in qualsiasi altra concessione o disposizione, è sostituita con la tariffa n. 4; fanno eccezione la Concessione speciale A. (Trasporti per conto del Capo dello Stato e della sua Casa), la Concessione speciale C (Impiegati dello Stato) e la Concessione speciale XVII (Mutilati e Invalidi di guerra), per le quali continua ad applicarsi la tariffa n. 5.
Alla concessione speciale E (Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra. - Associazione nazionale Famiglie dei caduti in guerra - Associazione nazionale combattenti - Opera nazionale per l'assistenza ai mutilati ed invalidi di guerra - Istituto nazionale del Nastro Azzurro) è applicabile la tariffa n. 4; alla Concessione speciale F (Ufficiali in congedo) è applicabile la tariffa n. 3, elevando, per la concessione stessa, a dodici il numero annuo degli scontrini per viaggi di corsa semplice, da effettuarsi esclusivamente in prima e seconda classe.
Alle concessioni speciali B e IV è applicabile la tariffa n. 5.
Sono soppresse le Concessioni speciali III, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX (viaggi di nozze), XXI (Fantini, guidatori ed allenatori di cavalli da corsa, cavalli da corsa, cavalli ed asini riproduttori e cani da corsa), XXII (Equipaggi delle navi mercantili italiane per i viaggi di licenza) e quella eccezionale temporanea concernente i trasporti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il servizio sanitario a favore degli infortunati nelle miniere di zolfo. La Concessione speciale X è limitata ai lavoratori italiani espatrianti e loro famiglie con applicazione in ogni caso della tariffa n. 5.
Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato, inoltre, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le disposizioni contenute negli allegati A e B menzionati all', e con quelle di cui al presente articolo, il testo delle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose e quello del Regolamento per i trasporti militari (persone).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-3