Art. 4
In vigore dal 10 feb 1949
Il rilascio e l'uso dei biglietti a prezzo ridotto per determinate esposizioni, fiere, mostre, congressi, gare, feste, convegni, pellegrinaggi e simili non possono essere subordinati al pagamento di quote o diritti di qualsivoglia specie a favore di Enti, Associazioni o Comitati organizzatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-4