Art. 12
In vigore dal 10 feb 1949
Nei nuovi prezzi di trasporto delle cose sono stati conglobati tasse erariali, tasse di bollo, tasse addizionali ed aumenti percentuali in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-28;12#art-12