Art. 12

In vigore dal 10 feb 1949
Nei nuovi prezzi di trasporto delle cose sono stati conglobati tasse erariali, tasse di bollo, tasse addizionali ed aumenti percentuali in vigore.
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Art. 12 Modificazioni ed aggiunte alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo