Art. 1

In vigore dal 1 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1953, n. 881; Visti i decreti interministeriali 22 settembre 1954, n. 1337 e 1396; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta: . Le classi di viaggio per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono ridotte da tre a due, denominate rispettivamente prima classe e seconda classe.
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