Art. 4

In vigore dal 1 lug 1956
Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, provvederà, con le modalità previste dall' del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le varianti apportate dalle disposizioni contenute nel presente decreto, il testo delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", delle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato", del "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato" e delle altre tariffe applicabili al trasporto delle persone e dei bagagli.
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