Art. 3

In vigore dal 1 lug 1956
In conseguenza della abrogazione della tariffa n. 7 prevista nelle varianti di cui all'articolo precedente, per i viaggi effettuati in base al Regolamento trasporti militari si applica: la tariffa n. 6, quando trattisi di viaggi effettuati per conto ed a spese delle Amministrazioni di dipendenza, e la tariffa n. 61, negli altri casi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-26;582#art-3

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