Art. 6
In vigore dal 1 lug 1956
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 luglio 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - ZOLI - MEDICI - COLOMBO - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 84. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-26;582#art-6