Art. 2
In vigore dal 1 lug 1956
Alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le varianti di cui all'Allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-26;582#art-2