DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 582·26 giugno 1956
Variazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato.
Vigente dal 30 giugno 1956 6 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 2Alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" sono
Art. 3In conseguenza della abrogazione della tariffa n. 7 prevista nelle varianti di cui all'art
Art. 4Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, provvederà, con le moda
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Art. 6Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 luglio 1956. Il presente decre