Art. 54
Modifica del regolamento (UE) 2019/818
In vigore dal 14 mag 2024
Modifica del regolamento (UE) 2019/818
Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:
1)
all', il punto 20 è sostituito dal seguente:
«20)
“autorità designate”: le autorità designate degli Stati membri, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), all', paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), all', punto 3 bis), del regolamento (CE) n. 767/2008 e all', paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240*** del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);
(*2) Regolamento (UE) 2024/1358 del del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto dei dati biometrici al fine di applicare in modo efficace i regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, e per identificare i cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj)."
(*3) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20)."
(*4) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;"
2)
all', paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Fatti salvi l' del regolamento (UE)) 2024/1358, gli del regolamento (UE) 2018/1862, l' del regolamento (UE) 2019/816 e l' del regolamento (UE) 2016/794, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ESP. Tali registrazioni comprendono in particolare i seguenti elementi:»;
3)
all', paragrafo 1, il primo comma è così modificato:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i dati di cui all', paragrafo 1, lettera b, e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816;»;
b)
è aggiunta la seguente lettera:
«c)
i dati di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), all', paragrafo 1, lettere a) e b), all', paragrafo 1, lettere a) e b), all', paragrafo 2, lettere a) e b), all', paragrafo 2, lettere a) e b), all', paragrafo 2, lettere a) e b), e all', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1358.»;
4)
l' è sostituito dal seguente:
«
Ricerca di dati biometrici tramite il servizio comune di confronto biometrico
Per la ricerca dei dati biometrici conservati al loro interno, il CIR e il SIS usano i template biometrici conservati nel BMS comune. Le interrogazioni con dati biometrici sono effettuate per le finalità del presente regolamento e dei regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2024/1358.»
;
5)
all', paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Fatti salvi l' del regolamento (UE) 2024/1358, gli del regolamento (UE) 2018/1862 e l' del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel BMS comune.»;
6)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il CIR conserva i seguenti dati, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza dei dati:
a)
i dati di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), all', paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), all', paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), all', paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettere h) e i), all', paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettere h) e i), all', paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), e paragrafo 3, lettera a), e all', paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettere h) e i), del regolamento (UE) 2024/1358;
b)
i dati di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816 e i seguenti dati elencati all', paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento: cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita (città e paese); cittadinanza/e; genere, nomi precedenti, se del caso, ove disponibili pseudonimi, nonché informazioni sui documenti di viaggio, ove disponibili.»
;
7)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I dati di cui all', paragrafi 1, 2 e 4, sono cancellati in modo automatizzato dal CIR conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati del regolamento (UE) 2024/1358 e del regolamento (UE) 2019/816.»
;
8)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi l' del regolamento (UE) 2024/1358 e l' del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.»
;
9)
all', paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«c)
alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo II del regolamento (UE) 2024/1358 durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;
d)
alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo III del regolamento (UE) 2024/1358 all'atto della trasmissione dei dati all'Eurodac per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;
e)
alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/1358 durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;
f)
alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo V del regolamento (UE) 2024/1358 durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;
g)
alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo VI del regolamento (UE) 2024/1358 durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;
h)
alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2024/1358 durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;»;
10)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
«c)
una serie di dati è trasmessa all'Eurodac in conformità degli o 26 del regolamento (UE) 2024/1358;»;
b)
al paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:
«c)
cognome o cognomi; nome o nomi; nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e “alias”; data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza o cittadinanze e sesso, conformemente agli del regolamento (UE) 2024/1358;»;
11)
all', paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«c)
le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo II del regolamento (UE) 2024/1358 all'atto della trasmissione dei dati all'Eurodac per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;
d)
le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo III del regolamento (UE) 2024/1358 all'atto della trasmissione dei dati all'Eurodac per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;
e)
le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/1358 per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;
f)
le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo V del regolamento (UE) 2024/1358 per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;
g)
le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo VI del regolamento (UE) 2024/1358 all'atto della trasmissione dei dati all'Eurodac per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;
h)
le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2024/1358 all'atto della trasmissione dei dati all'Eurodac per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;»;
12)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente, separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE, i dati e le statistiche di cui all' del regolamento (UE) 2024/1358, all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all' del regolamento (UE) 2019/816. L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso sicuro controllato e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all', del regolamento (UE) 2024/1358, all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all' del regolamento (UE) 2019/816.»
;
13)
all', paragrafo 3, è inserito il comma seguente:
«Le persone i cui dati sono registrati nell'Eurodac sono informate del trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento conformemente al paragrafo 1 quando una nuova serie di dati è trasmessa all'Eurodac conformemente agli del regolamento (UE) 2024/1358.»;
14)
l' è sostituito dal seguente:
«
Comunicazione di dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati
Fatti salvi l' del regolamento (CE) n. 767/2008, gli del regolamento (UE) 2016/794, l' del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240, gli del regolamento (UE) 2024/1358 e l'interrogazione delle banche dati Interpol attraverso l'ESP in conformità dell', paragrafo 5, del presente regolamento, che sono conformi alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati.»
;
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