Art. 52
Responsabilità
In vigore dal 14 mag 2024
Responsabilità
1. Le persone o gli Stati membri che hanno subito un danno materiale o immateriale in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio, o da eu-LISA se è responsabile del danno subito e nella misura in cui non ha adempiuto agli obblighi a norma del presente regolamento specificatamente gravanti su di essa o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni dello Stato membro in questione. Lo Stato membro responsabile o eu-LISA sono esonerati in tutto o in parte da tale responsabilità se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile in alcun modo.
2. Uno Stato membro è responsabile di ogni eventuale danno arrecato all'Eurodac conseguente all'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, a meno che e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro abbia omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro convenuto in conformità degli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/679 e degli della direttiva (UE) 2016/680. Le azioni proposte contro eu-LISA per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono soggette alle condizioni previste nei trattati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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