Art. 51

Registrazione e documentazione

In vigore dal 14 mag 2024
Registrazione e documentazione 1.   Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutte le operazioni di trattamento dei dati derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto siano registrate o documentate per verificare l'ammissibilità della richiesta e controllare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati, nonché a fini di autocontrollo. 2.   La registrazione o la documentazione indica in ogni caso: a) lo scopo esatto della richiesta di confronto, compresa il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di confronto; b) i fondati motivi addotti a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento per non effettuare confronti con altri Stati membri a norma della decisione 2008/615/GAI; c) il numero del fascicolo nazionale; d) la data e l'ora esatta della richiesta di confronto inviata all'Eurodac dal punto di accesso nazionale; e) il nome dell'autorità che ha chiesto l'accesso per il confronto e il responsabile che ha presentato la richiesta ed elaborato i dati; f) se del caso, il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all', paragrafo 4, e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori; g) i dati usati per il confronto; h) conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli; i) ove applicabile, un riferimento all'uso del portale di ricerca europeo per interrogare l'Eurodac di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818. 3.   Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del controllo della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Le registrazioni che contengono dati personali non sono utilizzate ai fini del controllo e della valutazione di cui all'. Le autorità nazionali di controllo responsabili per la verifica dell'ammissibilità della richiesta e per il controllo della liceità del trattamento dei dati nonché dell'integrità e della sicurezza dei dati hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento dei rispettivi compiti.
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Registrazione e documentazione (Art. 51 Regolamento (UE) 2024/1358) — Testo vigente | Portale Normativo