Art. 51
Registrazione e documentazione
In vigore dal 14 mag 2024
Registrazione e documentazione
1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutte le operazioni di trattamento dei dati derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto siano registrate o documentate per verificare l'ammissibilità della richiesta e controllare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati, nonché a fini di autocontrollo.
2. La registrazione o la documentazione indica in ogni caso:
a)
lo scopo esatto della richiesta di confronto, compresa il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di confronto;
b)
i fondati motivi addotti a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento per non effettuare confronti con altri Stati membri a norma della decisione 2008/615/GAI;
c)
il numero del fascicolo nazionale;
d)
la data e l'ora esatta della richiesta di confronto inviata all'Eurodac dal punto di accesso nazionale;
e)
il nome dell'autorità che ha chiesto l'accesso per il confronto e il responsabile che ha presentato la richiesta ed elaborato i dati;
f)
se del caso, il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all', paragrafo 4, e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;
g)
i dati usati per il confronto;
h)
conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli;
i)
ove applicabile, un riferimento all'uso del portale di ricerca europeo per interrogare l'Eurodac di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818.
3. Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del controllo della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Le registrazioni che contengono dati personali non sono utilizzate ai fini del controllo e della valutazione di cui all'.
Le autorità nazionali di controllo responsabili per la verifica dell'ammissibilità della richiesta e per il controllo della liceità del trattamento dei dati nonché dell'integrità e della sicurezza dei dati hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento dei rispettivi compiti.
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