Art. 29

Conservazione dei dati

In vigore dal 14 mag 2024
Conservazione dei dati 1.   Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un richiedente protezione internazionale registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per dieci anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 2.   I dati biometrici di cui all', paragrafo 1, non sono registrati nell'Eurodac. 3.   Per le finalità di cui all', paragrafo 2, ciascuna serie di dati registrata conformemente all' relativa a un cittadino di paese terzo o apolide di cui all', paragrafo 2, lettera a), è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 4.   Per le finalità di cui all', paragrafo 2, ciascuna serie di dati registrata conformemente all' relativa a un cittadino di paese terzo o apolide di cui all', paragrafo 2, lettera b) o c), è conservata nell'Eurodac per tre anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 5.   Per le finalità di cui all', ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 6.   Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 7.   Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 8.   Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 9.   Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio. Il periodo di conservazione è prorogato ogni anno per la durata della protezione temporanea. 10.   Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 9 del presente articolo, i dati degli interessati sono cancellati automaticamente dall'Eurodac.
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Conservazione dei dati (Art. 29 Regolamento (UE) 2024/1358) — Testo vigente | Portale Normativo