Art. 30

Cancellazione anticipata dei dati

In vigore dal 14 mag 2024
Cancellazione anticipata dei dati 1.   I dati riguardanti una persona che ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro d'origine prima della scadenza del periodo di cui all', paragrafo 1, 3, 5, 6, 7, 8 o 9, sono cancellati dall'Eurodac senza ritardo a cura di tale Stato membro a norma dell', paragrafo 3. I dati riguardanti una persona che ha acquisito la cittadinanza di un altro Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all', paragrafo 1, 3, 5, 6, 7, 8 o 9, sono cancellati dall'Eurodac a cura dello Stato membro di origine, a norma dell', paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che l'interessato ha acquisito tale cittadinanza. 2.   L'Eurodac informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla cancellazione, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine, dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1.
Storico versioni

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