Art. 29
Conservazione dei dati
In vigore dal 14 mag 2024
Conservazione dei dati
1. Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un richiedente protezione internazionale registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per dieci anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici.
2. I dati biometrici di cui all', paragrafo 1, non sono registrati nell'Eurodac.
3. Per le finalità di cui all', paragrafo 2, ciascuna serie di dati registrata conformemente all' relativa a un cittadino di paese terzo o apolide di cui all', paragrafo 2, lettera a), è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici.
4. Per le finalità di cui all', paragrafo 2, ciascuna serie di dati registrata conformemente all' relativa a un cittadino di paese terzo o apolide di cui all', paragrafo 2, lettera b) o c), è conservata nell'Eurodac per tre anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici.
5. Per le finalità di cui all', ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici.
6. Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici.
7. Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici.
8. Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici.
9. Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio. Il periodo di conservazione è prorogato ogni anno per la durata della protezione temporanea.
10. Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 9 del presente articolo, i dati degli interessati sono cancellati automaticamente dall'Eurodac.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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