Art. 29 · Conservazione dei dati

Art. 29

Conservazione dei dati

In vigore dal 14 mag 2024
Conservazione dei dati 1.   Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un richiedente protezione internazionale registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per dieci anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 2.   I dati biometrici di cui all', paragrafo 1, non sono registrati nell'Eurodac. 3.   Per le finalità di cui all', paragrafo 2, ciascuna serie di dati registrata conformemente all' relativa a un cittadino di paese terzo o apolide di cui all', paragrafo 2, lettera a), è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 4.   Per le finalità di cui all', paragrafo 2, ciascuna serie di dati registrata conformemente all' relativa a un cittadino di paese terzo o apolide di cui all', paragrafo 2, lettera b) o c), è conservata nell'Eurodac per tre anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 5.   Per le finalità di cui all', ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 6.   Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 7.   Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 8.   Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. 9.   Per le finalità di cui all', paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide registrata conformemente all' è conservata nell'Eurodac per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio. Il periodo di conservazione è prorogato ogni anno per la durata della protezione temporanea. 10.   Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 9 del presente articolo, i dati degli interessati sono cancellati automaticamente dall'Eurodac.
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