Art. 55

Spese

In vigore dal 14 mag 2024
Spese 1.   Le spese connesse all'istituzione e alla gestione dell'Eurodac e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione. 2.   Le spese per i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol, incluse quelle per il loro collegamento con l'Eurodac, sono rispettivamente a carico di ciascuno Stato membro e di Europol. 3.   Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione del presente regolamento e si fanno carico degli oneri derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto.
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