Art. 55
Spese
In vigore dal 14 mag 2024
Spese
1. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione dell'Eurodac e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Le spese per i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol, incluse quelle per il loro collegamento con l'Eurodac, sono rispettivamente a carico di ciascuno Stato membro e di Europol.
3. Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione del presente regolamento e si fanno carico degli oneri derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1358:oj#art-55