Art. 47
Protezione dei dati personali a fini di contrasto
In vigore dal 14 mag 2024
Protezione dei dati personali a fini di contrasto
1. L'autorità o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 controllano la liceità del trattamento, da parte degli Stati membri, dei dati personali ai sensi del presente regolamento a fini di contrasto, nonché la trasmissione di tali dati all'Eurodac e dall'Eurodac.
2. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol ai sensi del presente regolamento è effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/794 ed è sottoposto al controllo del Garante europeo della protezione dei dati.
3. I dati personali ottenuti ai sensi del presente regolamento dall'Eurodac a fini di contrasto sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.
4. Fatto salvo l' della direttiva (UE) 2016/680, l'Eurodac, le autorità designate e di verifica ed Europol conservano la registrazione delle ricerche effettuate onde permettere alle autorità di controllo nazionali e al Garante europeo della protezione dei dati di verificare la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, anche al fine di conservare registrazioni che permettano di preparare le relazioni annuali di cui all', paragrafo 8, del presente regolamento. Qualora l'obiettivo sia diverso da tali fini, i dati personali e le registrazioni delle ricerche effettuate sono cancellati da tutti i fascicoli nazionali e di Europol dopo un mese, salvo se necessari ai fini di specifiche indagini penali in corso per le quali siano stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.
Storico versioni
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