Art. 45

Controllo del Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 14 mag 2024
Controllo del Garante europeo della protezione dei dati 1.   Il Garante europeo della protezione dei dati assicura che tutte le attività di trattamento dei dati personali relative all'Eurodac, in particolare da parte di eu-LISA, siano effettuate in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 e del presente regolamento. 2.   Il Garante europeo della protezione dei dati provvede affinché le attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA siano sottoposte a revisione, conformemente ai principi di revisione internazionali, almeno ogni tre anni. Una relazione su tale revisione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a eu-LISA e alle autorità nazionali di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.
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