Art. 44

Controllo delle autorità nazionali di controllo

In vigore dal 14 mag 2024
Controllo delle autorità nazionali di controllo 1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria o le proprie autorità di controllo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 debbano controllare la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dallo Stato membro in questione per le finalità di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del presente regolamento, compresa la loro trasmissione all'Eurodac. 2.   Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici.
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