Art. 48

Sicurezza dei dati

In vigore dal 14 mag 2024
Sicurezza dei dati 1.   Lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione all'Eurodac. 2.   Ciascuno Stato membro, in relazione a tutti i dati trattati dalle proprie autorità competenti a norma del presente regolamento, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza dei dati, al fine di: a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche; b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature usate per il trattamento dei dati e alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell'Eurodac (attrezzature, controllo dell'accesso e controlli all'ingresso delle strutture); c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati); d) impedire l'inserimento di dati senza autorizzazione e la consultazione, la modifica o la cancellazione senza autorizzazione di dati personali conservati (controllo della conservazione); e) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente); f) impedire che i dati siano trattati nell'Eurodac senza autorizzazione e che i dati trattati nell'Eurodac siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati); g) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'Eurodac abbiano accesso soltanto ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso, ricorrendo all'identificativo utente individuale e unico e utilizzando esclusivamente modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati); h) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'Eurodac creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e ad inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati, e mettano senza indugio tali profili, come pure ogni altra informazione pertinente che dette autorità potrebbero richiedere a fini di controllo, a disposizione delle autorità di controllo di cui all' del regolamento (UE) 2016/679 e all' della direttiva (UE) 2016/680, su richiesta di queste ultime (profili del personale); i) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione); j) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell'Eurodac, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati); k) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali dall'Eurodac o verso l'Eurodac, oppure durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o soppressi senza autorizzazione (controllo del trasporto); l) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero); m) garantire che le funzioni di Eurodac siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità); e n) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo) e per individuare automaticamente entro 24 ore qualsiasi evento pertinente si verifichi nell'applicazione delle misure di cui alle lettere da b) a k) che possa indicare il verificarsi di un incidente di sicurezza. 3.   Gli Stati membri informano eu-LISA degli incidenti di sicurezza relativi all'Eurodac rilevati nei propri sistemi, fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma degli del regolamento (UE) 2016/679 e degli della direttiva (UE) 2016/680, nonché degli del regolamento (UE) 2016/794, rispettivamente. eu-LISA informa gli Stati membri, Europol e il Garante europeo della protezione dei dati, senza indebito ritardo, in merito agli incidenti di sicurezza relativi all'Eurodac rilevati nei propri sistemi, fatti salvi gli del regolamento (UE) 2018/1725. Gli Stati membri interessati, eu-LISA ed Europol collaborano in caso di tali incidenti. 4.   eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda il funzionamento dell'Eurodac, compresa l'adozione di un piano di sicurezza dei dati. Prima di avviare l'utilizzo operativo dell'Eurodac, il quadro di sicurezza per l'ambiente operativo e tecnico dell'Eurodac è aggiornato in conformità dell' del regolamento (UE) 2018/1725. 5.   L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo adotta le misure necessarie per attuare l', paragrafo 4, inclusa l'adozione di un piano di sicurezza dei dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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