Art. 155
Ammissibilità di alcuni tipi di spesa in relazione al periodo di validità del piano strategico della PAC
In vigore dal 2 dic 2021
Ammissibilità di alcuni tipi di spesa in relazione al periodo di validità del piano strategico della PAC
1. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure di cui all’ del regolamento (CE) n. 1257/1999 o di cui all’ o all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005, che beneficiano di un sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono continuare a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
a)
tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;
b)
si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l’intervento fissato nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure;
c)
il sistema integrato di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e
d)
i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) sono effettuati entro il periodo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
2. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure di cui all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono continuare a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
a)
tali spese sono comunicate alla Commissione come informazioni supplementari nella parte del piano strategico della PAC dedicata alla strategia di intervento, di cui all’, e indicandole nel piano finanziario del piano strategico della PAC di cui all’, paragrafo 2;
b)
sono conformi al regolamento (UE) n. 1306/2013 che continua ad applicarsi in relazione a tali spese in conformità dell’, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116; e
c)
si applica il tasso di partecipazione del FEASR stabilito nel piano strategico della PAC a norma dell’, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento.
3. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure pluriennali di cui agli del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del pian strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
a)
tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;
b)
si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l’intervento fissato nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure;
c)
il sistema integrato di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e
d)
i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) del presente paragrafo sono effettuati entro il periodo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 18, all’, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli , da 23 a 27, 35, 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’ del regolamento (UE) 2020/2220 dopo il 31 dicembre 2025 possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
a)
tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento fatta eccezione per l’, paragrafo 3, primo comma, lettera f), e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;
b)
si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l’intervento stabilito nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure.
5. Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure pluriennali di cui agli del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
a)
tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente all’, paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente regolamento e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;
b)
il sistema integrato di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai regimi ecologici di cui all’ del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate;
c)
i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono effettuati entro il periodo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
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