Art. 109

Strategia di intervento

In vigore dal 2 dic 2021
Strategia di intervento 1.   Per ciascun obiettivo specifico definito all’, paragrafi 1 e 2, e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all’, paragrafo 1, lettera b), stabilisce: a) i target finali e i relativi target intermedi per gli indicatori di risultato pertinenti utilizzati dallo Stato membro sulla base della propria valutazione delle esigenze di cui all’. Il valore di tali target finali è giustificato alla luce della valutazione delle esigenze. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali sono ricavati dalle spiegazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo; b) gli interventi, basati sui tipi di intervento di cui al titolo III, che sono intesi ad affrontare la situazione specifica della zona interessata sulla scorta di una solida logica d’intervento suffragata dalla valutazione ex ante di cui all’, dall’analisi SWOT di cui all’, paragrafo 2, e dalla valutazione delle esigenze di cui all’; c) gli elementi che illustrano in che modo gli interventi consentono di conseguire i target finali e il modo in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili; d) gli elementi atti a dimostrare che l’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del piano strategico della PAC è giustificata e idonea a raggiungere i target finali prefissati, nonché coerente con il piano finanziario di cui all’. 2.   La strategia di intervento dimostra la coerenza della strategia e la complementarità degli interventi per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2, fornendo: a) una panoramica dell’architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC che descrive quanto segue: i) per ciascuna norma BCAA indicata all’allegato III, il modo in cui è attuata la norma dell’Unione, compresi i seguenti elementi: la sintesi della pratica in azienda, della portata territoriale e dei tipi di agricoltori e di altri beneficiari soggetti alla norma nonché, ove necessario, una descrizione di come la pratica contribuisca all’obiettivo principale di conseguire tale norma BCAA; ii) il contributo complessivo della condizionalità al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f); iii) la complementarità tra le pertinenti condizioni di base, come previsto all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 3, la condizionalità e i diversi interventi, compreso il sostegno all’agricoltura biologica, che affrontano gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f); iv) la modalità per conseguire l’obiettivo di un contributo complessivo maggiore di cui all’; v) in che modo l’architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC dovrebbe contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all’allegato XIII ed essere coerente con essi. b) in relazione all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera g), una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche per i giovani agricoltori illustrati nel piano strategico della PAC, quali quelli di cui all’, paragrafo 4, lettera a), agli e all’, paragrafo 6. In particolare, gli Stati membri si attengono all’, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli . La panoramica illustra inoltre, in generale, l’interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell’Unione nel settore; c) una spiegazione di come gli interventi nell’ambito del sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, siano coerenti con la direttiva 2000/60/CE; d) in relazione all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è presentata una panoramica del modo in cui viene affrontato l’obiettivo di una distribuzione più equa e di un orientamento più efficace ed efficiente del sostegno al reddito da concedere agli agricoltori nell’ambito del piano strategico della PAC, comprese, se del caso, informazioni che giustifichino il ricorso alla deroga di cui all’, paragrafo 1, secondo comma. Tale panoramica, se del caso, affronta inoltre la coerenza e la complementarità della territorializzazione del sostegno di base al reddito di cui all’, paragrafo 2, con il sostegno nell’ambito di altri interventi, in particolare i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all’; e) una panoramica degli interventi relativi al settore, compresi gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, e gli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III, che giustifichi la scelta di affrontare i settori interessati, l’elenco degli interventi per settore, e la loro complementarità f) ove opportuno, una spiegazione di quali interventi mirino ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio; g) ove opportuno, una descrizione dell’interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle dotazioni finanziarie per intervento e per fondo; h) una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuisce al conseguimento dell’obiettivo specifico di migliorare il benessere degli animali e contrastare la resistenza antimicrobica di cui all’, paragrafo 1, lettera i), comprese le condizioni di base e la complementarità tra la condizionalità e i diversi interventi; i) una spiegazione del modo in cui gli interventi e gli elementi comuni a più interventi contribuiscono alla semplificazione per i beneficiari finali e alla riduzione degli oneri amministrativi. 3.   Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, la strategia di intervento garantisce che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale.
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Strategia di intervento (Art. 109 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo