Art. 71
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
In vigore dal 2 dic 2021
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2.
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi agli agricoltori in attività in relazione alle zone designate conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Gli Stati membri possono procedere a un’analisi minuziosa in conformità delle condizioni previste all’, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata.
5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.
6. I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola.
Storico versioni
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