Art. 32
Norme generali
In vigore dal 2 dic 2021
Norme generali
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori in attività alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati elencati all’ o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità. Gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare le difficoltà incontrate in relazione alle colture proteiche.
3. Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o per capo.
Storico versioni
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