Art. 31
Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali
In vigore dal 2 dic 2021
Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali
1. Gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici») alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri sostengono, a norma del presente articolo, gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che si impegnano ad applicare pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica.
3. Gli Stati membri definiscono un elenco di pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica di cui al paragrafo 2. Tali pratiche sono concepite in modo da soddisfare uno o più degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f) e, per quanto riguarda il miglioramento del benessere degli animali e il contrasto alla resistenza antimicrobica, di cui all’, paragrafo 1, lettera i).
4. Ciascun regime ecologico dovrebbe coprire, in linea di principio, almeno due dei seguenti settori di intervento per il clima, l’ambiente, il benessere degli animali e per il contrasto alla resistenza antimicrobica:
a)
mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dalle pratiche agricole, mantenimento degli attuali stock di carbonio e miglioramento del sequestro del carbonio;
b)
adattamento ai cambiamenti climatici, comprese azioni volte a migliorare la resilienza dei sistemi di produzione alimentare e la diversità animale e vegetale per una maggiore resistenza alle malattie e ai cambiamenti climatici;
c)
protezione o miglioramento della qualità dell’acqua e riduzione della pressione sulle risorse idriche;
d)
prevenzione del degrado del suolo, ripristino del suolo, miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti [e del biota del suolo];
e)
protezione della biodiversità, conservazione o ripristino di habitat o specie, compresi il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive;
f)
azioni per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi che presentano un rischio per la salute umana o l’ambiente;
g)
azioni volte a migliorare il benessere degli animali o a contrastare la resistenza antimicrobica.
5. A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi a impegni che:
a)
vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
b)
vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell’Unione;
c)
vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’, paragrafo 2, lettera b);
d)
sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell’.
Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti stabiliti dal diritto dell’Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi diventano obbligatori per l’impresa.
6. A norma del paragrafo 5, per la descrizione degli impegni che il beneficiario dei regimi ecologici di cui al presente articolo deve rispettare, gli Stati membri possono basarsi su uno o più requisiti e norme stabiliti ai sensi del capo I, sezione 2, a condizione che gli obblighi dei regimi ecologici vadano al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno stabilite dagli Stati membri ai sensi del capo I, sezione 2.
Fatto salvo l’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che partecipano ai regimi ecologici istituiti conformemente al primo comma sono considerati adempienti ai requisiti e alle norme pertinenti di cui all’allegato III purché onorino gli impegni derivanti dal pertinente regime ecologico interessato.
Gli Stati membri che istituiscono regimi ecologici a norma del primo comma del presente paragrafo possono provvedere affinché i loro sistemi di gestione e controllo non duplichino i controlli nel caso in cui i medesimi requisiti e le medesime norme si applichino sia nell’ambito di detti regimi ecologici sia in virtù degli obblighi di cui all’allegato III.
7. Il sostegno per uno specifico regime ecologico è concesso come pagamento annuale per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni. I pagamenti sono concessi sotto forma di:
a)
pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2; o
b)
pagamenti a totale o parziale compensazione degli agricoltori in attività o di gruppi di agricoltori in attività per la totalità o una parte dei costi supplementari sostenuti e per il mancato guadagno a seguito degli impegni assunti, calcolati a norma dell’ e tenendo conto degli obiettivi per i regimi ecologici; tali pagamenti possono coprire anche i costi di transazione.
In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica e, se debitamente giustificati, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima, possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto.
8. Gli Stati membri dimostrano in che modo le pratiche agricole adottate nell’ambito dei regimi ecologici rispondono alle esigenze di cui all’ e in che modo contribuiscono all’architettura ambientale e climatica di cui all’, paragrafo 2, lettera a), nonché al benessere degli animali e al contrasto alla resistenza antimicrobica. Essi utilizzano un sistema di valutazione o di punteggio o qualsiasi altra metodologia adeguata per garantire l’efficacia e l’efficienza dei regimi ecologici ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati. Nello stabilire il livello dei pagamenti per i diversi impegni nell’ambito dei regimi ecologici a norma del paragrafo 7, primo comma, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri tengono conto del livello di sostenibilità e ambizione di ciascun regime ecologico, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
9. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli fondati sull’.
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