Art. 30

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

In vigore dal 2 dic 2021
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 1.   Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, quali definiti in base ai criteri di cui all’, paragrafo 6, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC. 2.   Nell’ambito del loro obbligo di attrarre giovani agricoltori in linea con l’obiettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera g), e di destinare a tale obiettivo, in conformità dell’, un importo almeno pari a quello indicato nell’allegato XII, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un’azienda e che hanno diritto a un aiuto nell’ambito del sostegno di base al reddito di cui all’. Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo agli agricoltori che hanno ricevuto sostegno a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante durata del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo. 3.   Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è concesso per una durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori e alle condizioni stabilite dal quadro giuridico della PAC applicabile per il periodo successivo al 2027, se la durata di cinque anni va oltre il 2027. Gli Stati membri provvedono affinché non si creino aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027. Tale sostegno assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile o di pagamento forfettario per giovane agricoltore. Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo soltanto a un numero massimo di ettari per giovane agricoltore. 4.   In caso di persona giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, come i gruppi di agricoltori, le organizzazioni di produttori o le cooperative, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi: a) che soddisfano la definizione e le condizioni per essere considerati «giovani agricoltori», stabiliti in conformità dell’, paragrafo 6; e b) se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell’azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

Gli Stati membri possono erogare un sostegno economico aggiuntivo al reddito a favore dei giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda e hanno diritto al sostegno di base. Questo aiuto può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla prima domanda. L'intervento può essere corrisposto sotto forma di pagamento annuale per ettaro ammissibile oppure come importo forfettario. I singoli Stati possono inoltre fissare un limite massimo di ettari ammissibili per ciascun beneficiario e applicare tale limite anche ai singoli membri giovani agricoltori appartenenti a persone giuridiche, cooperative o gruppi.

Perché esiste questa norma

La norma mira a sostenere e attrarre giovani agricoltori nel settore agricolo, fornendo loro un aiuto economico integrativo per facilitare l'avvio e la continuità della loro attività.

A chi si applica

Si applica ai giovani agricoltori che hanno costituito di recente la loro prima azienda agricola, hanno diritto al sostegno di base al reddito e rispettano i requisiti definiti, inclusi i soci qualificati di cooperative o persone giuridiche.

Esempio pratico

Un giovane agricoltore che ha avviato la sua prima azienda agricola e riceve il sostegno di base presenta domanda per il pagamento complementare. Lo Stato membro gli riconosce un pagamento disaccoppiato annuale calcolato sui suoi ettari ammissibili (entro il tetto massimo stabilito) per una durata complessiva di cinque anni.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione della domanda di aiuto; gli Stati membri devono provvedere affinché non si creino aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027.

Domande frequenti

Per quanto tempo può essere percepito questo sostegno complementare?Il sostegno è concesso per una durata massima di cinque anni a partire dal primo anno di presentazione della domanda.
In quali forme può essere erogato il pagamento?L'aiuto può assumere la forma di un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile oppure di un pagamento forfettario per ciascun giovane agricoltore.
Il sostegno è accessibile anche a chi fa parte di una cooperativa o di una società agricola?Sì, gli Stati membri possono applicare il sostegno e il limite di ettari ai singoli membri che possiedono i requisiti di giovane agricoltore e assumono diritti e obblighi equivalenti a quelli di un capo d'azienda.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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