Art. 28
Pagamenti per i piccoli agricoltori
In vigore dal 2 dic 2021
Pagamenti per i piccoli agricoltori
Gli Stati membri possono concedere un pagamento ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria o importi per ettaro, in sostituzione dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.
Il pagamento annuale per ciascun agricoltore non è superiore a 1 250 EUR.
Gli Stati membri possono decidere di fissare importi forfettari o importi per ettaro diversi in funzione di diverse soglie basate sulla superficie.
Storico versioni
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