Art. 29
Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
In vigore dal 2 dic 2021
Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
1. Gli Stati membri prevedono un sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità («sostegno ridistributivo al reddito») alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.
In deroga al primo comma del presente paragrafo o all’, gli Stati membri possono far fronte alla necessità di ridistribuire il sostegno al reddito mediante altri strumenti e interventi finanziati dal FEAGA che perseguano l’obiettivo di una distribuzione più equa e consentano di orientare il sostegno al reddito in modo più efficace ed efficiente, purché siano in grado di dimostrare nei propri piani strategici della PAC che tale necessità è sufficientemente soddisfatta.
2. Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell’ambito del sostegno di base al reddito di cui all’.
3. Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, eventualmente a livello dei gruppi di territori di cui all’, paragrafo 2, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito.
4. L’importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l’importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.
5. L’importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all’allegato V e il totale degli output previsti – espresso in numero di ettari – per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda.
6. In caso di persona giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell’azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.
In caso di agricoltori facenti parte di un gruppo di soggetti giuridici affiliati, secondo quanto determinato dagli Stati membri, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello di tale gruppo alle condizioni da essi determinate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2115:oj#art-29