Art. 26

Riserve per i diritti all’aiuto

In vigore dal 2 dic 2021
Riserve per i diritti all’aiuto 1.   Ciascuno Stato membro che decide di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto deve gestire una riserva nazionale. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se decide di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità dell’, paragrafo 2, uno Stato membro può decidere di costituire una riserva per ciascun gruppo di territori di cui a tale articolo. 3.   Gli Stati membri garantiscono che i diritti all’aiuto provenienti dalla riserva siano assegnati solo agli agricoltori in attività. 4.   Gli Stati membri utilizzano la riserva in via prioritaria per assegnare diritti all’aiuto alle seguenti categorie di agricoltori: a) giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un’azienda; b) nuovi agricoltori. 5.   Uno Stato membro assegna diritti all’aiuto, o aumenta il valore dei diritti all’aiuto esistenti, agli agricoltori in attività che ne hanno diritto in forza di una sentenza definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall’autorità competente di tale Stato membro. Esso garantisce che tali agricoltori in attività ricevano il numero e il valore dei diritti all’aiuto stabiliti in detta sentenza o provvedimento a una data fissata da tale Stato membro. 6.   Gli Stati membri garantiscono che la riserva sia alimentata mediante una riduzione lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto nel caso in cui non sia sufficiente a coprire l’assegnazione di tali diritti conformemente ai paragrafi 4 e 5. 7.   Gli Stati membri possono fissare norme supplementari per l’utilizzo della riserva, comprese ulteriori categorie di agricoltori a cui destinare la riserva purché siano stati erogati aiuti a titolo della stessa ai gruppi prioritari di cui ai paragrafi 4 e 5, e per i casi che farebbero scattare l’alimentazione della riserva. Se la riserva è alimentata da una riduzione lineare del valore dei diritti all’aiuto, tale riduzione lineare si applica a tutti i diritti all’aiuto a livello nazionale oppure, se gli Stati membri applicano la deroga prevista al paragrafo 2, a livello del relativo gruppo di territori di cui all’, paragrafo 2. 8.   Gli Stati membri fissano il valore dei nuovi diritti all’aiuto assegnati dalla riserva al valore medio nazionale dei diritti all’aiuto nell’anno di assegnazione o al valore medio dei diritti all’aiuto di ciascun gruppo di territori di cui all’, paragrafo 2, nell’anno di assegnazione. 9.   Gli Stati membri possono decidere di aumentare il valore dei diritti all’aiuto esistenti fino al valore medio nazionale nell’anno di assegnazione o fino al valore medio di ciascun gruppo di territori di cui all’, paragrafo 2.
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Riserve per i diritti all’aiuto (Art. 26 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo