Art. 21

Norme generali

In vigore dal 2 dic 2021
Norme generali 1.   Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito per la sostenibilità («sostegno di base al reddito») alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e ulteriormente specificate nei rispettivi piani strategici della PAC. 2.   Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. 3.   Fatti salvi gli articoli da 23 a 27, il sostegno di base al reddito è concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato da un agricoltore in attività.
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Norme generali (Art. 21 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo