Art. 19
Contributo agli strumenti di gestione del rischio
In vigore dal 2 dic 2021
Contributo agli strumenti di gestione del rischio
In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, uno Stato membro può decidere di assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore per il contributo dell’agricoltore a uno strumento di gestione del rischio.
Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti in un determinato anno.
Storico versioni
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