Art. 19

Contributo agli strumenti di gestione del rischio

In vigore dal 2 dic 2021
Contributo agli strumenti di gestione del rischio In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, uno Stato membro può decidere di assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore per il contributo dell’agricoltore a uno strumento di gestione del rischio. Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti in un determinato anno.
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Contributo agli strumenti di gestione del rischio (Art. 19 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo