Art. 18
Requisiti minimi
In vigore dal 2 dic 2021
Requisiti minimi
1. Gli Stati membri fissano una superficie minima e non concedono pagamenti diretti agli agricoltori in attività se la superficie ammissibile dell’azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti è inferiore a tale superficie minima.
In alternativa, gli Stati membri possono fissare un importo minimo dei pagamenti diretti che possono essere corrisposti a un agricoltore.
2. Qualora uno Stato membro abbia deciso di fissare una superficie minima ai sensi del paragrafo 1, primo comma, esso stabilisce comunque un importo minimo ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, per gli agricoltori che ricevono un sostegno connesso agli animali da pagare per capo sotto forma di pagamenti diretti e che detengono un numero di ettari inferiore a detta superficie minima.
Quando fissano la superficie minima o l’importo minimo, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti siano concessi agli agricoltori in attività unicamente se:
a)
la gestione dei pagamenti corrispondenti non comporta eccessivi oneri amministrativi; e
b)
gli importi corrispondenti danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, ai quali i pagamenti diretti contribuiscono.
3. La Grecia può decidere di non applicare il presente articolo alle isole minori del Mar Egeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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