Art. 20

Requisiti generali per beneficiare di pagamenti diretti disaccoppiati

In vigore dal 2 dic 2021
Requisiti generali per beneficiare di pagamenti diretti disaccoppiati Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati agli agricoltori in attività alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.
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Requisiti generali per beneficiare di pagamenti diretti disaccoppiati (Art. 20 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo