Art. 44

Forme di sostegno

In vigore dal 2 dic 2021
Forme di sostegno 1.   Nei settori di cui all’ il sostegno può assumere una delle seguenti forme: a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; b) costi unitari; c) somme forfettarie; d) finanziamento a tasso fisso. 2.   Gli importi delle forme di sostegno di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi: a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; ii) su dati storici verificati dei beneficiari; o iii) sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei beneficiari; b) progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione in caso di interventi nei settori dell’apicultura e vitivinicolo o dall’organismo che approva il programma operativo di cui all’ in caso di interventi in altri settori ammissibili; c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell’Unione per tipi di intervento analoghi; d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell’ambito di regimi di sostegno finanziati interamente dallo Stato membro per tipi di intervento analoghi.
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Forme di sostegno (Art. 44 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo