Art. 46

Obiettivi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola

In vigore dal 2 dic 2021
Obiettivi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’, lettera f) Gli obiettivi nei settori di cui all’, lettere a), d), e) e f), sono i seguenti: a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i); b) concentrazione dell’offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c); c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera c); d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell’economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i); e) promozione, sviluppo e attuazione: i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell’ambiente; ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale; iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell’utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione; v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria. Questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere e), f) e i); f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, come stabilito all’, paragrafo 1, lettera d); g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l’altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell’Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri; questi obiettivi sono connessi all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera b); h) promozione e commercializzazione dei prodotti; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e i); i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera i); j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c); k) miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2115:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obiettivi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola (Art. 46 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo