Art. 47

Tipi di intervento nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f)

In vigore dal 2 dic 2021
Tipi di intervento nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’, lettera f) 1.   Per ciascun obiettivo selezionato tra quelli di cui all’, lettere da a) a i) e k), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all’, lettere a), d), e) e f): a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni, in settori quali: i) conservazione del suolo, compreso l’aumento del carbonio nel suolo e il miglioramento della struttura del suolo, e riduzione dei contaminanti; ii) miglioramento dell’uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell’acqua; iii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di varietà, razze e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione; iv) aumento del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile; v) imballaggi ecologici, soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale; vi) biosicurezza, salute e benessere degli animali; vii) riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell’utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti; viii) miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi, compresa l’attuazione di tecniche di difesa integrata; ix) miglioramento della resistenza alle malattie degli animali e riduzione dell’uso di medicinali veterinari, compresi gli antibiotici; x) creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità; xi) miglioramento della qualità dei prodotti; xii) miglioramento delle risorse genetiche; xiii) miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152; b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro; c) formazione, compresi l’orientamento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, come pure l’utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine; d) produzione biologica o integrata; e) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l’efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti; f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell’Unione e sull’importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati; g) attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali; h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali; i) azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi. 2.   Per quanto riguarda l’obiettivo di cui all’, lettera j), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all’, lettere a), d), e) e f): a) creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell’, paragrafo 7, del presente regolamento; b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo; c) magazzinaggio collettivo di prodotti dell’organizzazione di produttori o dei suoi soci, inclusa, se necessario, la trasformazione collettiva per facilitare il magazzinaggio; d) reimpianto di frutteti o uliveti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall’autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici; e) ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali; f) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro; g) raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo; h) mancata raccolta, consistente nell’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie; i) assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi; j) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell’, paragrafo 7, del presente regolamento ovvero a singoli produttori; k) attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell’Unione per facilitare l’accesso ai mercati dei paesi terzi; l) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori.
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