Art. 48
Pianificazione, rendicontazione e verifica dell’efficacia dell’attuazione a livello di programma operativo
In vigore dal 2 dic 2021
Pianificazione, rendicontazione e verifica dell’efficacia dell’attuazione a livello di programma operativo
L’, paragrafo 1, lettera a), l’, l’, lettere g) e h) l’, paragrafo 3, lettera b), e l’ si applicano per i tipi di interventi nei settori di cui all’, lettere a), d), e) e f), a livello dei programmi operativi, anziché a livello di intervento. La pianificazione, la rendicontazione e la verifica dell’efficacia dell’attuazione per tali tipi di intervento sono altresì effettuate a livello dei programmi operativi.
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