Art. 102
Importi unitari previsti e output previsti
In vigore dal 2 dic 2021
Importi unitari previsti e output previsti
1. Gli Stati membri definiscono uno o più importi unitari previsti per ciascun intervento incluso nei rispettivi piani strategici della PAC. L’importo unitario previsto può essere uniforme o medio, secondo quanto stabilito dagli Stati membri. L’«importo unitario uniforme previsto» è il valore di cui si prevede il pagamento per ciascuno dei relativi output. L’«importo unitario medio previsto» è il valore medio dei diversi importi unitari di cui si prevede il pagamento per i relativi output.
Per gli interventi che rientrano nel sistema integrato di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 sono definiti importi unitari uniformi, tranne nei casi in cui non sia possibile o appropriato stabilire importi unitari uniformi a causa della struttura e della portata dell’intervento. In tal caso sono definiti importi unitari medi.
2. Per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, gli Stati membri possono fissare importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, per ciascun importo unitario previsto per ciascun intervento.
L’«importo unitario massimo previsto» e l’«importo unitario minimo previsto» corrispondono agli importi unitari massimi e minimi di cui si prevede il pagamento per i relativi output.
Nel definire gli importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, gli Stati membri possono giustificare tali valori con la necessaria flessibilità per la riassegnazione al fine di evitare che i fondi rimangano inutilizzati.
L’importo unitario realizzato di cui all’, paragrafo 5, primo comma, lettera c), può essere inferiore all’importo unitario previsto o all’importo unitario minimo previsto, quando tale importo è definito, solo per evitare un superamento delle dotazioni finanziarie per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all’, paragrafo 1.
3. Per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale gli Stati membri, quando utilizzano importi unitari medi previsti, possono definire un importo unitario medio massimo previsto.
L’«importo unitario medio massimo previsto» è l’importo massimo di cui si prevede il pagamento in media per i relativi output.
4. Se per un intervento sono stabiliti importi unitari diversi, i paragrafi 2 e 3 si applicano a ciascun importo unitario pertinente di tale intervento.
5. Gli Stati membri definiscono gli output annuali previsti per ciascun intervento quantificati per ciascun importo unitario uniforme o medio previsto. Nell’ambito di un intervento, gli output annuali previsti possono essere forniti a livello aggregato per tutti gli importi unitari o per un gruppo di importi unitari.
Storico versioni
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